Dal 1 maggio debutta la NASPI

E' in arrivo la seconda 'rivoluzione' nella tutela dei disoccupati, dopo quella del 2013: infatti dal 1 maggio 2015 è in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015.

La NASpI sostituisce sia l'ASpI che la mini-ASpI ed è rivolta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (per i quali si mantiene la vecchia indennità di disoccupazione).
La tutela riguarda, oltre ai licenziamenti, anche le dimissioni e risoluzioni consensuali per giusta causa (ad esempio, per mancati pagamenti di stipendio, mobbing, ingiurie, molestie sessuali) ma, a differenza dell'ASpI, non comprende quelle avvenute durante il periodo di maternità.

I requisiti per accedervi sono meno restrittivi delle precedenti indennità: bastano infatti tredici settimane di contribuzione versati nei quattro anni precedenti e almeno trenta giorni di lavoro effettivo nell'ultimo anno.

La sua durata è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti, quindi con un tetto massimo di 24 mesi, che dal 2017 scenderà a 18 mesi.

L'importo è determinato in base al salario medio degli ultimi quattro anni (calcolata a partire dalla retribuzione imponibile totale, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33), ed è pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera 1195 euro; oltre questo limite, viene riconosciuto il 25% dell'eccedenza fino a un importo massimo di 1300 euro (tetto che verrà rivalutato annualmente). A partire dal quarto mese, l'indennità viene ridotta del 3% ogni mese. Alla NASpI non si applica la trattenuta del 5,84% prevista per altre prestazioni di sostegno al reddito. E' prevista la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo della NaSPI, così come l'eventuale diritto agli assegni familiari.

La domanda di NASpI va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. E' possibile chiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione delle indennità per avviare un'attività autonoma, imprenditoriale o cooperativa. Il trattamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa il cui reddito annuale sia inferiore alla soglie di esenzione fiscale (8000 euro per lavoro dipendente o assimilato, 4800 euro per quello autonomo), ma in questo caso viene decurtato dell'80%, mentre in caso di superamento della soglia di reddito si decade definitivamente dalla prestazione.

L'erogazione della NASpI è condizionata al mantenimento dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi per l'impiego. Su questi aspetti è atteso un decreto attuativo, previsto entro 90 giorni.

Il decreto del 4 marzo prevede anche altri due strumenti sperimentali di sostegno al reddito per particolari categorie.

Per i collaboratori coordinati continuativi (inclusi quelli a progetto) che restano disoccupati, è stata istituita la DIS-COLL, per ora limitata all'anno 2005 dato che si attende il decreto che limiterà fortemente l'uso di questa forma contrattuale. Per ottenere l'indennità è necessario essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non avere partita IVA, avere versato almeno una mensilità di contribuzione nell'anno in cui è cessato il lavoro e tre mensilità dal 1 gennaio dell'anno precedente. L'importo è rapportato al reddito medio mensile dell'anno in corso e di quello precedente, con gli stessi limiti e riduzioni progressive della NASpI. La durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente, con un tetto massimo di 6 mesi. La DIS-COLL si applica ai casi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 gennaio 2015. Le domande vanno presentate all'INPS con procedure simili alla NASpI, descritte nella circolare attuativa del 27 aprile 2015.

Infine, c'è l'assegno di disoccupazione involontaria (ASDI), destinato ai soggetti in condizioni economiche di bisogno che non siano riusciti a trovare una nuova occupazione durante il periodo di fruizione della NASpI. L'assegno avrà una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell'ultima mensilità NASpI percepita. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. I criteri di assegnazione saranno stabiliti in un apposito decreto interministeriale.

Per completare il quadro degli ammortizzatori sociali, si è in attesa di un decreto delegato di riforma della cassa integrazione, mentre l'indennità di mobilità, in base alla legge 92/2012, è stata già ridotta nella durata e dal 1 gennaio 2017 verrà abolita e assorbita dalla NASpI.

Vedi anche la pagina Ammortizzatori sociali

 

Ultimo aggiornamento: giovedì 30 aprile 2015