Di norma l’esenzione del ticket è competenza dell’Azienda Sanitaria Locale che provvede al rilascio della relativa attestazione nei seguenti casi:
Esenzione ticket per reddito
Esenzione ticket per lavoratori colpiti dalla crisi
Esenzione ticket per patologia
Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità
Solo ed esclusivamente nel caso non si rientri nelle categorie precedentemente descritte, i cittadini che si trovano in una condizione di indigenza possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie.
L'Amministrazione sostiene detta spesa, in vece delle persone considerate indigenti, solo per prestazioni e/o farmaci usufruiti e/o acquistati presso le strutture sanitarie e farmaceutiche ubicate nel territorio del Comune di Bologna.
Anche rispetto ai provvedimenti della Regione Emilia Romagna entrati in vigore il 29 agosto 2011, che hanno introdotto nuove misure di contenimento della spesa sanitaria introducendo nuovi ticket aggiuntivi, la competenza rimane dell’Azienda Sanitaria Locale. Per informazioni leggi sul sito saluter.it
Per il riconoscimento della condizione di indigenza
L'interessato, in possesso dei requisiti sottoindicati, deve presentare domanda in carta libera.
La documentazione comprovante lo stato di indigenza può essere autocertificata a norma di legge, salvo restando in capo all'Ente il diritto di richiedere in qualsiasi momento del procedimento, e anche successivamente alla conclusione dello stesso, la presentazione della documentazione originale di quanto autocertificato o di effettuare controllui.
Chi può ottenere il riconoscimento della condizione di indigenza
- I residenti nel Comune di Bologna. Per i cittadini stranieri è altresì richiesto il possesso di permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare permanenza in Italia.
- Le persone che percepiscono un reddito entro quello definito dai parametri previsti per ottenere il beneficio, che è un parametro ISEE non supertiore a euro 6.000 (si ricorda che per effettuare la richiesta l'ISEE deve essere presentato completo di DSU- dichiarazione sostitutiva unica, il terzo foglio che viene consegnato insieme all'ISEE)
- Le persone in età lavorativa senza reddito che dimostrino di risultare iscritti alle liste di collocamento senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro. Non viene richiesta l'iscrizione al collocamento a coloro che abbiano compiuto 60 anni, oppure per persone segnalate dai servizi sociali come “incapaci di svolgere una attività lavorativa continuativa” oppure per persone gravemente malate che dimostrino tale stato con una certificazione medica, oppure per persone costrette all'inattività lavorativa per poter assistere un congiunto gravemente malato (l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di svolgere i necessari accertamenti presso gli uffici competenti);
- I minori in affido, compresi cittadini stranieri, allontanati dal nucleo famigliare ai sensi degli art. 2 e 4 L. 184/83;
Non possono presentare domanda:
- I proprietari (anche non esclusivi) di uno o più immobili
- Coloro che usufruiscono a titolo gratuito di un appartamento di proprietà dei parenti tenuti per legge agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e ss. del codice civile.
Requisiti
Il requisito per accedere, oltre a quanto sopra citato, è un valore ISEE non superiore a euro 6.000,00 (si ricorda che per effettuare la richiesta l'ISEE deve essere presentato completo di DSU- dichiarazione sostitutiva unica, il terzo foglio che viene consegnato insieme all'ISEE)
Per informazioni e presentazione delle domande
Gli interessati che rientrano nei requisiti, per ottenere o rinnovare il tesserino di esenzione dal pagamento del ticket sanitario, possono presentare domanda presso lo Sportello sociale del Quartiere di residenza.
Per la documentazione da allegare vedi sotto
Categorie di Utenza
- Disagio Sociale Adulti
- Famiglia e minori
- Immigrati
Documentazione richiesta
- attestazione ISEE in corso di validità, completa di DSU (dichiarazione sostitutiva unica)
- copia iscrizione alle liste di collocamento;
La documentazione può essere autocertificata nei limiti di legge.
Normativa di riferimento
Atto del Commissario straordinario (con poteri della Giunta) PG 82062/2011 ("Attuazione del regolamento generale in materia di servizi sociali: ricognizione delle disposizioni da abrogare a seguito della Delibera PG 279856/2010 e approvazione di criteri integrativi")
Atto del Commissario straordinario (con poteri della Giunta) PG 279856/2010 (“Attuazione del regolamento generale in materia di servizi sociali. Disposizioni in materia di interventi di sostegno economico ex art. 18 del regolamento generale in materia di servizi sociali.”)
Delibera di Giunta PG. n. 69107/2002 "Conferma e integrazione dei criteri di accesso all'intervento di partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini indigenti, a carico dell'Amministrazione Comunale".
Delibera di Giunta PG.n. 22506/2003 "Conferma ed integrazione dei criteri di accesso all'intervento di partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini indigenti, a carico dell'Amministrazione Comunale".
Delibera di Giunta PG. n. 161534/1996 (" Assunzione a carico del Comune di Bologna della partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini ai quali viene riconosciuta la condizione di indigenza. Ridefinizione dei criteri per l'accesso") e delibera di Giunta PG. n. 51483/1997 ("Approvazione di nuovi criteri per la partecipazione alla spesa sanitaria di cittadini riconosciuti indigenti").