Il mondo dell'handicap è stato senz'altro uno dei primi settori italiani dell'ambito legato all'emarginazione e al sociale più in generale dove si sono sviluppate iniziative di carattere informativo e documentativo.
Dall'esperienza pionieristica del Centro studi e consulenza invalidi di Milano degli anni '70, passando attraverso il nascere dei CDH (Centri documentazione handicap, se ne contano oltre 50 in Italia) e il rinnovarsi delle tante riviste di settore fino ad arrivare alle diverse centinaia di siti italiani dedicati al tema che si possono trovare attualmente navigando in Internet. Iniziative del mondo del terzo settore come Centri documentazione, bollettini, riviste, agenzie, o attivate direttamente dai media.
Molte le iniziative attivate anche degli enti locali come i Servizi Informahandicap.
Le principali tipologie di strumenti e strutture
- Le riviste specializzate
- Biblioteche e Centri di Documentazione
- I siti web
- I servizi Informahandicap (pagina dedicata in costruzione)
- Le newsletter
"Le risorse informative e di documentazione sulla disabilità in Italia", ricerca a cura del Centro Risorse Handicap del Comune di Bologna (2005)
Categorie di Utenza
- Disabili
- Famiglie
- Genitori
- Professionisti
- Studenti
Normativa di riferimento
Ecco i Decreti e Leggi che sanciscono l’obbligo e le modalità di comunicazione da parte degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei disabili e delle loro famiglie
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”
Parte I “Le radici delle politiche sociali”
“Affinché le politiche sociali siano veramente universalistiche, è necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati. A questo scopo […] occorre soprattutto sviluppare azioni che […] dovranno riguardare la messa a punto di strumenti di informazione adeguati, di modalità di lavoro sociale (al contempo attive e rispettose della dignità e delle competenze dei soggetti)…”
Parte II “Obiettivi di priorità sociale”
Obiettivo 4, “Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare gli anziani e le disabilità gravi”
“La rete dei servizi deve poter disporre di strumenti, professionalità e strutture sufficienti a garantire l'attivazione di forme di supporto flessibili a soddisfare innanzitutto le esigenze organizzative e psicologiche della famiglia, che possono richiedere, nei diversi momenti e nelle diverse situazioni, […] ovvero la possibilità di disporre di informazioni e conoscenze che possano contenere e ridurre i danni e gli scompensi conseguenti alla situazione di non autosufficienza.”
Parte III, “Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Comma 1, “Il livello essenziale delle prestazioni sociali”.
“La complessità dei fenomeni legati ai mutamenti sociali richiede, infatti, una forte innovazione nella definizione delle politiche sociali, la creazione di sinergie e collaborazioni fra tutti i soggetti coinvolti e la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità disponibili. Tali direttrici possono essere così delineate: […]
- potenziamento delle azioni per l'informazione, l'accompagnamento, gli sportelli per la cittadinanza […]
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Capo V, “Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Art 22
Comma 2. “[…] Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale... informazione e consulenze alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi...”
Comma 4. “Le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;”
- Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
(L’intera legge interessa il CRH, in quanto è il decreto che disciplina le attività di informazione e documentazione delle pubbliche amministrazioni; l’articolo sottoriportato è quello che riguarda le modalità in cui la comunicazione può avvenire)
Capo I “Disposizioni generali”
Art 2 “Forme, strumenti e prodotti”
Comma 2. “Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Capo V “Accesso ai documenti amministrativi”
Art 22
Comma 1. “Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.”
Comma 2. “E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.”
Art 23
Comma 1. “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.”
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Capo 1 “Finalità”
Art 5 “Principi generali per i diritti della persona handicappata.”
Comma 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito
Art 25. “Accesso alla informazione e alla comunicazione.”
Comma 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
Art 40. “Compiti dei comuni.”
Comma 2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
Art 5. "Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete"
Comma 4. I Comuni promuovono e garantiscono [...] la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono anche "servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso".