Contributo per l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili (LR 29/97, art.9)

E' un contributo a favore di persone disabili, in possesso di patente speciale e non, o di chi le ha fiscalmente a carico o di chi ancora abitualmente si occupa del loro trasporto. I contributi, a seconda della casistica, possono essere riferiti alle spese di acquisto, adattamento o entrambe di un mezzo di trasporto privato, come auto, pulmini, altri veicoli.

Requisiti

Possono accedere ai contributi se residenti nel Comune di Bologna:
- Le persone disabili in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (Legge 104 art.3 comma 3) con o senza patente di guida
- I familiari che hanno fiscalmente a carico l'interessato o le persone che hanno un rapporto consolidato di assistenza con la persona disabile, intestatari del veicolo
- Le persone disabili titolari di patente di guida speciale che abbiano adattato i comandi di guida del veicolo, indipendentemente dal possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (Legge 104, art.3 comma 3)
- Le persone disabili in situazione di gravità (Legge 104, art.3 comma 3) con un reddito ISEE del nucleo famigliare non superiore a 23.007 euro per l'acquisto di auto adattate alla guida o al trasporto, non superiore a 14.243 euro per l'acquisto di auto non adattate (restano escluse dal reddito ISEE le richieste di contributi per i soli adattamenti alla guida di persone titolari di patente speciale).

I vari casi che si possono presentare: guidatori e trasportati.
Vedi scheda allegata

Da ricordare inoltre:

- Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.
- Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa ma solo con fatture/ricevute valide ai fini fiscali
- I contributi non sono cumulabili tra loro
- Relativamente all'acquisto di veicoli non adattati da parte di persone con età superiore a 65 anni è necessario dimostrare l'insorgenza della disabilità prima del compimento del 65° anno, quindi dell'ingresso nell'età anziana. Serve quindi una certificazione di handicap grave/104 rilasciata prima del compimento del 65° anno di età, oppure, una certificazione di handicap grave/104 recente accompagnata da una certificazione di invalidità, o altra inequivocabile documentazione sanitaria, rilasciata in data antecedente al 5.2.1992, data di approvazione della legge 104 che ha istituito la certificazione di handicap.

Dove rivolgersi

Per accedere a questa opportunità è necessario rivolgersi allo Sportello sociale del proprio Quartiere, onde ricevere tutte le informazioni.
Scarica il modulo di domanda

Le domande devono essere presentate entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è effettuata la spesa, corredate anche della certificazione ISEE che è ottenibile gratuitamente presso i Patronati.
L'acquisto/adattamento di veicoli per disabili può usufruire anche di specifiche agevolazioni fiscali.

Per approfondimenti
Consulta la relazione sull'applicazione della legge 29/97 in E.Romagna nell'anno 2011

Categorie di Utenza

  • Disabili

Documentazione richiesta

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92;
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 rilasciata prima dei 65 anni d’età o una certificazione di handicap grave/104 recente accompagnata da una certificazione di invalidità rilasciata in data antecedente al 5.2.1992, data di approvazione della legge 104 che ha istituito la certificazione
di handicap;
- copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL. Nel caso di possesso di patente formato “tessera magnetica” è necessario copia del certificato della Commissione medica patenti di guida, copia del quale è richiedibile alla stessa.;
- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati ;
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o l’adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo
- copia di Certificazione ISEE del nucleo famigliare del richiedente in corso di validità.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”, così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 LR 29/97”;
- Determinazione n.9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004".

Tempi di rilascio

Le domande (relative a spese effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno) devono essere indirizzate al Sindaco e presentate in appositi moduli entro le ore 12.00 del 1° marzo dell'anno successivo a quello di spesa.
Entro maggio il Comune approva la graduatoria dell'anno in corso e comunica ai richiedenti la posizione.
I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili.
La liquidazione dei contributi avviene entro il mese di novembre.
Le domande di contributo che, per mancanza di fondi, non vengono soddisfatte nell'anno di presentazione, rimangono valide per l'anno successivo.