Il Codice civile prevede che un soggetto, perchè minorenne (senza figure genitoriali adeguate) o seppur maggiorenne non capace di provvedere ai propri interessi, venga supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, Curatela e dell'Amministrazione di sostegno.
Aspetti generali
Il Codice civile prevede che un soggetto, perchè minorenne (senza figure genitoriali adeguate) o seppur maggiorenne non capace di provvedere ai propri interessi, venga supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, Curatela e dell'Amministrazione di sostegno. Di fatto, sono quasi completamente scomparsi i procedimenti per Interdizione ( art. 414 c.c.) e Inabilitazione (art. 415 c.c.) a favore del nuovo strumento dell'Amministrazione di sostegno, salvo nell'ambito minorile dove si continuano a nominare Tutori o Curatori ai minori, non essendo prevista per questi la figura dell'Amministratore di Sostegno. Rimangono attive inoltre in capo al Comune anche alcune Tutele e Curatele di adulti aperte prima della riforma del 2004.
Nel caso di minorenni, quindi, quando l'Autorità giudiziaria non trova nella rete parentale ed amicale del soggetto valide figure ad assumere il compito di Tutore e Curatore, può nominare il Comune nella figura del Sindaco che, in molte realtà come anche a Bologna, affida tali poteri al Vicesindaco. Nel caso dell'Amministratore di sostegno, invece, l'Ente Comunale provvede a promuovere tale figura, ad esempio organizzando corsi di formazione e consulenza legale oltre che a presentare istanze per Amministratori di sostegno per i soggetti su cui ha una presa in carico sociale, non potendo però in tal caso essere nominato direttamente come Amministratore, per conflitto di interessi. I ricorsi per Amministratore di Sostegno che il Comune di Bologna attiva di fronte al Giudice tutelare riguardano principalmente soggetti anziani (ultra 65enni), essendo infatti la competenza degli adulti con disabilità affidata all'azienda USL.
I principali mezzi di protezione giuridica volti a tutelare minori e adulti in difficoltà
Per i Minorenni troviamo la Tutela (art. 357 c.c.) e la Curatela (art. 390 e 334 c.c.). Mentre la prima è deferita nei casi di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali, la Curatela è invece utilizzata per assistere il minore per il compimento di determinati atti, di solito di tipo patrimoniale in assenza di valide figure genitoriali. Tali incarichi vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Giudice Tutelare.
Quando si presume che l'incapacità del minore possa protrarsi anche alla maggiore età, può essere chiesta nell'ultimo anno di minore età apposita istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno che avrà effetto al compimento della maggiore età.
Per gli adulti troviamo invece l'applicazione dell'Istituto dell’Amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. c.c). Questo strumento, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E’ uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni singola persona diversa, un decreto di nomina di un amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".
Può beneficiare dell’Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali o persone in coma.
L’Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell’ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).
L’uso dello strumento dell’Amministrazione di Sostegno ha di fatto reso inutilizzabile l’inabilitazione e contenuto moltissimo l’uso dell’interdizione.
L’Amministratore di Sostegno rappresenta quindi uno strumento enormemente innovativo della nuova normativa. Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può addirittura individuare in anticipo la persona di cui si desidera l’assistenza, nell’eventualità di un’impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).
L'istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario, dai parenti dello stesso ed anche dai servizi sociali e sanitari che hanno in carico il soggetto. Il ricorso non prevede necessariamente l'assistenza di un legale.
Consulta il testo della Legge 6/2004 che introduce la nuova figura dell'Amministratore di sostegno.
Dove rivolgersi: informazioni e consulenze
Comune di Bologna, Ufficio Tutele e Protezioni
fornisce informazioni in materia di Tutele e Curatele deferite al Comune di Bologna e consulenze legali in merito ai procedimenti di Amministrazione di Sostegno.
Ufficio Tutele - Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C, 7 piano
40129 Bologna
Avv. Dario Vinci
tel 051/219 3762- Fax: 05/219 5704
Sportello Amministratore di sostegno Progetto SOStengo
Ha sede presso l'Istituzione G.F.Minguzzi Via S. Isaia n. 90, Bologna (2°piano)
Orari sportello: lunedì 8,30-15,00 e giovedì 14,00-18,00
Tel.: 051/5288537
Email: sostengo@provincia.bologna.it
Lo sportello svolge un servizio informativo (non redige ricorsi o istanze) e riceve richieste anche via email o tramite telefono negli orari sopra indicati e solo su appuntamento
Consulta la pagina internet del progetto
Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus
tra le varie iniziative anche uno Sportello di Informazione Giuridica riservato esclusivamente ai casi relativi a persone con disabilità.
via Tiarini 22
40129 Bologna
Tel: 051 5873837
Fax: 051 5873839
info@dopodinoi.org
sito internet
Per approfondire
- Guida "Per esserti di aiuto", a cura della Fondazione Dopo di Noi Bologna e Ipsser, "Una guida per conoscere la legge sull’amministratore di sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna" , a cura di Francesca Vitulo e Luca Marchi.
- Dopo di Noi Per esserti di aiuto (1160Kb)
- Vademecum per gli operatori: "L'amministratore di sostegno. Una nuova legge per nuove opportunità"
Questo vademecum è frutto degli stimoli e delle riflessioni emerse durante il ciclo di incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna dedicato all´approfondimento della Legge 6/2004 e realizzato nel periodo 16 dicembre 2004 – 24 febbraio 2005.
E´ stato realizzato dalla Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Comune di Bologna e dell´Istituzione "Gian Franco Minguzzi" (centro di studi e documentazione della Provincia di Bologna).
- Guida "Amministrazione di Sostegno (Legge 6/2004) Istruzioni per l’uso" a cura della LEDHA Lega per i diritti degli handicappati, MIlano.
- Sezione dedicata al tema dell'Amministratore di sostegno nel sito dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Provincia di Bologna.
- VIDEO Protezione giuridica dei soggetti deboli: un vero e proprio corso video (relazione di Stefania Rotundo, docente di diritto e scienze economiche sulla protezione giuridica dei soggetti deboli e l'amministratore di sostegno. n.7 video disponibili)
L'Amministratore di sostego. Esperienza Regione Veneto
Categorie di Utenza
- Anziani
- Disabili
- Famiglia e minori
Normativa di riferimento
art. 414, 415 Codice civile
Legge 6/2004 (modifica articoli 404 e seguenti del Codice civile)
Legge regionale E.Romagna 11/09