Studiare mentre si lavora

Omino laureato
Continuare la propria formazione è una necessità anche per chi lavora, e la legge prevede specifiche agevolazioni per i "lavoratori studenti". A loro è dedicato l'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori che ne fissa i diritti fondamentali.
Leggi e contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono in dettaglio le modalità di fruizione di questi diritti.

Vediamo in concreto le misure previste per realizzare il "diritto allo studio" dei lavoratori.

Le "150 ore"

Si tratta di permessi straordinari retribuiti, fino a un massimo di 150 ore in tre anni, con differenti articolazioni a seconda dei contratti (in alcuni casi fino a 50 ore annue, in altri cumulabili e per alcune categorie ampliate fino a 150 ore l'anno). Vengono concessi per partecipare alle attività didattiche (lezioni, laboratori, tirocini obbligatori,...) nei casi in cui orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente. Spettano per qualsiasi tipologia di corso (dalla scuola media inferiore ai corsi post-laurea, inclusi i corsi di formazione professionale). L'unico limite riguarda il numero globale dei permessi concessi dallo stesso datore di lavoro (2 o 3 per cento dei lavoratori totali). Il lavoratore deve documentare la frequenza e gli esami sostenuti.

I "turni agevolati"

Gli studenti lavoratori che frequentano un corso di studio in un istituto pubblico riconosciuto hanno diritto a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami; inoltre, su loro richiesta, devono essere esonerati dal lavoro straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali.

Permessi giornalieri

I lavoratori godono di permessi giornalieri retribuiti per svolgere esami o concorsi. L'unica condizione vincolante è la documentazione dell'effettivo svolgimento della prova (a prescindere dal suo esito). Il lavoratore può assentarsi per tutta la giornata, indipendentemente dalla durata e dall'orario delle prove. Il numero di giorni spettanti nel corso dell'anno è stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Congedi formativi

Introdotti dalla legge 53/2000 all'art. 5, consistono nella sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, per il completamento degli studi o la partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro. Li possono chiedere i lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.  Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto ma non percepisce lo stipendio e non matura anzianità.

Formazione continua aziendale

La legge 53/2000 all'art. 6 stabilisce che "i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali".  La formazione può essere fruita sulla base dell'autonoma scelta del lavoratore oppure essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali. La contrattazione collettiva di categoria definisce il monte ore da destinare a queste attività, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

Istruzione per adulti

Tutti i cittadini adulti, a prescindere dalla condizione lavorativa, possono rientrare nei percorsi scolastici per conseguire sia la licenza media che un titolo di istruzione superiore, presso i CPIA (Centri di Istruzione degli Adulti, che hanno recentemente sostituito i Centri Territoriali Permanenti) e gli Istituti superiori che organizzano corsi serali.
Vedi la pagina web Istruzione degli adulti della Città Metropolitana di Bologna
Il sito del CPIA metropolitano di Bologna

Vedi anche la sezione del sito dedicata ai Corsi di formazione professionale

Ultimo aggiornamento: lunedì 07 ottobre 2019