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Conciliazione vita-lavoro: le ultime novità

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 ha introdotto una serie di modifiche in materia di maternità e conciliazione vita/lavoro, ampliando e rendendo più flessibili alcune misure di sostegno alle cure parentali.

Nell'apposita sezione di questo sito sono illustrate sinteticamente, con rimandi a siti specializzati e ai testi legislativi, le disposizioni e gli istituti che tutelano la maternità e la paternità e favoriscono la conciliazione. Rimandiamo quindi a queste pagine per un esame complessivo della legislazione in materia.

Di seguito, riportiamo soltanto le innovazioni introdotte negli ultimi tempi, a partire da quelle contenute nella legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Questa legge, la cosiddetta 'Fornero', introduce due novità, limitate in via sperimentale al triennio 2013-2015 e ora prorogate al 2016 dalla Legge di Stabilità.
La prima, fortemente simbolica, è l'istituzione di un congedo di paternità obbligatorio di un giorno fino al 2015 e di due giorni dal 2016,, fruibile entro cinque mesi dalla nascita del figlio, più altri due facoltativi, che però si sottraggono alle 20 settimane di congedo della mamma (se lei è d'accordo).
La seconda consiste nella possibilità di utilizzare, in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di cura. Dopo le modifiche introdotte da un successivo Decreto Interministeriale nel 2014, l'importo è stato fissato in 600 euro mensili per un massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e di tre mesi per le atipiche e, dal 2016, anche per le lavoratrici autonome e imprenditrici. Può essere richiesto entro gli 11 mesi successivi al congedo di maternità e va utilizzato per l'acquisto di servizi di baby-sitting (attraverso i voucher per il lavoro accessorio) o per rette di asili nido e servizi educativi pubblici o privati. La domanda va presentata mediante procedura telematica all'INPS, allegando dichiarazione ISEE, entro il 31 dicembre.

Con la Legge di Stabilità del 2015, è stato poi istituito un assegno a sostegno della natalità, che spetta per ogni bimbo nato od adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi il valore ISEE (calcolato con i nuovi criteri in vigore da gennaio 2015) di 25.000 euro annui: si tratta di un importo mensile di 80 euro (160 euro per i nuclei con ISEE sotto i 7.000 euro) fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia. Le modalità di erogazione sono fissate dal decreto del 27 febbraio 2015 del Presidente del Consiglio e dalla circolare attuativa dell'INPS. La domanda va presentata all'INPS per via telematica, entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia.

La possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di fruire del congedo parentale frazionato ad ore è stata stabilita alla fine del 2012, ma subordinata alle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Con il recente D. Lgs. n. 80/2015, questa opzione viene concessa anche in assenza di previsioni contrattuali specifiche, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio del congedo parentale. L’INPS, con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha chiarito le modalità operative con cui i genitori possono esercitare questa facoltà.

Il citato D. Lgs. n. 80/2015 modifica in vari punti il testo unico di tutela della maternità (D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001). Ecco le novità principali:
- viene aumentato il limite per la fruibilità dei congedi parentali, che sale dal terzo al sesto anno di vita del figlio per i sei mesi con indennità e dall'ottavo al dodicesimo anno per la parte restante;
- si estende ai lavoratori autonomi e liberi professionisti la possibilità di subentro del padre nei congedi, in caso di morte, grave infermità o assenza della madre;
- si estende alle lavoratrici autonome e libere professioniste il congedo di maternità con indennità in caso di affido o adozione;
- si consente, in caso di ricovero del neonato, di sospendere il congedo, recuperandolo dopo la dimissione dall'ospedale;
- l’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave (la cosiddetta 'giusta causa').

Tali novità, inizialmente limitate al solo anno 2015, sono state rese permanenti con il successivo Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Il decreto inoltre ribadisce il diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI) in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il periodo di tutela della maternità (dall'inizio della gravidanza al compimento del primo anno di età del figlio), già previsto dal testo unico ma non confermato dal recente decreto n. 22/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali.

Infine, viene istituito un congedo retribuito fino a tre mesi per le donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, che ha riformato il sistema dei contratti di lavoro, ha anche reso possibile sostituire il congedo parentale con la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time fino al 50% per l'intero periodo di congedo spettante.

Una nota del Ministero del Lavoro illustra in modo dettagliato l'insieme delle modifiche introdotte.

Per il resto, come detto, rinviamo alle pagine su maternità e conciliazione

 

Ultimo aggiornamento: martedì 31 gennaio 2017