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I nuovi incentivi alle assunzioni

La legge n. 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (la cosiddetta legge di stabilità 2015), ha previsto l'introduzione per l'anno 2015 di un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, che sostituisce le vecchie agevolazioni riservate a lavoratori disoccupati e in cassa integrazione da 24 mesi.

In breve ecco le caratteristiche del nuovo incentivo:

- Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
- E' applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni.
- L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.
- Il beneficio consiste nell'esonero totale dai contributi previdenziali, per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro annui; non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail; restano invariati i contributi a carico del lavoratore.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, ma è cumulabile con incentivi economici (es. per disabili, giovani, benficiari di ASPI, ecc.).
- L'esonero non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge.

Contestualmente all'entrata in vigore della misura, e quindi a partire dal 1 gennaio 2015, vengono soppresse le agevolazioni istituite dalla legge n. 47/1990, relative alle assunzioni di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, che consistono nell'abbattimento dei contributi del 50% al centro-nord e del 100% nel Sud e nelle imprese artigiane di tutto il paese, per un periodo di 36 mesi. Ovviamente queste agevolazioni restano in vigore per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014.

L'Inps ha chiarito con la circolare n. 17 del 29 gennaio, modalità e dettagli dell'applicazione dell'incentivo.

Sull'argomento, vedi anche la sezione Incentivi alle assunzioni

La legge di stabilità contiene altre novità che riguardano il mondo del lavoro. Ecco le principali:

- TFR in busta paga. I lavoratori dipendenti privati (esclusi quelli domestici e agricoli) in forza da almeno sei mesi, possono chiedere il pagamento di quanto maturato a titolo di TFR per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018. La somma non è soggetta a contributi previdenziali, ma è assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione.

- IRAP a carico dei datori di lavoro. Per il 2014 l'aliquota viene riportata al 3,9% (annullando il precedente taglio dello 0,4%) con facoltà di pagamento a giugno 2015 senza sanzioni; per il 2015, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato (e anche stagionali in agricoltura) può essere dedotto dalla base imponibile (con un risparmio stimato tra 500 e 850 euro annui per dipendente).

- Incentivo alla natalità ('bonus bebé'). Per ogni bimbo nato od adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, se il reddito del nucleo familiare non supera il valore ISEE (calcolato con i nuovi criteri in vigore da gennaio) di 25.000 euro annui, viene erogato un assegno mensile di 80 euro fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia. Le modalità di erogazione saranno fissate da un decreto del Presidente del Consiglio, atteso entro febbraio.

- Centri per l'Impiego. Viene garantito il regolare funzionamento dei servizi in questa fase di transizione al nuovo assetto, che verrà definito con decreto attuativo della legge n. 183/2014 (Jobs Act) e che dovrebbe portare alla costituzione di un'Agenzia Nazionale per l'Occupazione. Le Province e Città Metropolitane possono continuare a pagare i dipendenti a tempo indeterminato e prorogare i contratti a termine o di collaborazione purchè finalizzati alla realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali europei, utilizzando a questo scopo un'anticipazione di fondi del Ministero del Lavoro.

 

Ultimo aggiornamento: lunedì 09 febbraio 2015