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I tirocini secondo la nuova legge regionale

Maggiore qualificazione del percorso formativo, obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità mensile di almeno 450 euro, contrasto ai possibili utilizzi elusivi di questo strumento, percorsi agevolati e deroghe in materia di indennità e durata per i disabili e le categorie svantaggiate. Sono i punti chiave della legge regionale sui tirocini, in vigore dal 16 settembre 2013.

Il provvedimento attua le Linee guida adottate nel gennaio 2013 da Governo, Regioni e Province Autonome per valorizzare e qualificare queste importanti esperienze formative e di avvicinamento al lavoro.

Le tipologie di tirocinio previste dalla legge sono tre:

a) tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio (diploma, qualifica professionale, laurea, master) nei 12 mesi precedenti l'inizio dello stage;

b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, e anche a lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di in favore di disabili che hanno diritto al collocamento obbligatorio (legge n. 68/99 art. 1), di persone svantaggiate (definite dalla legge n. 381/91 art. 4) e di richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale o di protezione sociale (ai sensi dell'art. 18 del D. Leg. n. 286/98).

La durata massima viene stabilita in sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per le altre due tipologie e 24 mesi per i disabili.

La qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo individuale collegato agli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, la certificazione degli esiti del percorso, un modulo formativo obbligatorio sulla salute e la sicurezza sul lavoro e l'individuazione di un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività.

Gli enti che possono promuovere un tirocinio sono Università, istituti scolastici pubblici o paritari, enti di formazione accreditati, Aziende per il diritto allo studio, Centri per l'Impiego, agenzie per il lavoro private, Comuni, ASP, ASL, cooperative sociali e comunità terapeutiche (le ultime quattro solo per propri utenti che svolgono o hanno ultimato percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale).

Per quanto riguarda le aziende ospitanti, vengono escluse dalla possibilità di effettuare tirocini quelle che hanno effettuato licenziamenti nell'anno precedente e viene quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente. Non è consentito realizzare più di un tirocinio con il medesimo soggetto, né impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi. Per questo viene introdotto un sistema di monitoraggio e di controllo, con sanzioni che vanno dalla sospensione del tirocinio alle ammende pecuniarie per le aziende inadempienti.

L'indennità di partecipazione, resa obbligatoria dalla legge Fornero, viene fissata in 450 euro mensili, quindi superiore del 50% al minimo fissato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Va precisato che la normativa non si applica ai tirocini curriculari promossi dalle Università o dalle scuole, a quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche, agli scambi internazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei.

Per quanto riguarda le persone con disabilità, svantaggiate e richiedenti asilo (cosiddetta 'tipologia c'), la Giunta regionale ha stabilito criteri particolari, in deroga alla norma generale, demandando a un organismo tecnico a livello provinciale le valutazioni sui singoli casi.
Le deroghe riguardano:
- l'esclusione di questa tipologia dal tetto massimo dei tirocini che un'azienda può ospitare;
- la durata e ripetibilità del tirocinio: in particolari il tirocinio è automaticamente ripetibile per una volta per le persone con disabilità superiore al 79% o disabilità intellettiva e psichica, e previo parere favorevole dell'organismo tecnico per i disabili dal 45% al 79% e per le altre categorie svantaggiate;
- l'erogazione dell'indennità: per tutti i tirocini di 'tipologia c', la borsa può essere non corrisposta in caso di inserimenti inferiori a 10 ore settimanali e ridotta a 200 euro per tirocini fino a 20 ore; inoltre, può essere sostituita in toto o in parte da contributi economici alla persona inserita, erogati dagli enti pubblici competenti in campo socio-sanitario o previdenziale.
La possibilità di sostituire l'indennità da parte dell'azienda con un contributo pubblico è riconosciuta, anche in favore di utenti in carico a servizi sociali o per l'impiego, caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non rientranti nelle categorie ammesse alla 'tipologia c'; si tratta di una misura sperimentale, introdotta a marzo 2014 e soggetta a successive verifiche.

Inoltre, la Regione ha stabilito, per i tirocini avviati dopo il 1° settembre 2014, l'obbligo di certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso, mediante un attestato, rilasciato da un valutatore di un ente formativo accreditato o di un istituto scolastico o universitario.

Il testo della legge regionale n. 17/2005 modificata nel capitolo sui tirocini

La delibera regionale sulle deroghe per la 'tipologia c'

La delibera regionale sulle deroghe per le altre tipologie

La delibera regionale sulla formalizzazione delle competenze

L'approvazione degli enti certificatori

 

Ultimo aggiornamento: venerdì 12 settembre 2014