Approvata la riforma del mercato del lavoro

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". La riforma entra in vigore il 18 luglio 2012, anche se le singole disposizioni hanno termini diversi di applicazione.

Data l'importanza e l'ampiezza del provvedimento, saranno necessari molti approfondimenti per capire che cosa cambia e per chi.

Di seguito riportiamo una sintesi degli aspetti più noti, aggiornate alle più recenti modifiche, con i link a siti che riportano approfondimenti e aggiornamenti.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI
In caso di licenziamento per motivi economici riconosciuto come illegittimo dal giudice, il reintegro nel posto di lavoro (previsto dal famoso art. 18 dello Statuto dei lavoratori) non è automatico, ma potrà essere sostituito da un'indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia, ma solo in caso di maternità o infortuni sul lavoro. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Per ridurre i tempi del giudizio, viene introdotta una procedura giudiziaria di rito abbreviato.

DIMISSIONI IN BIANCO
Per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" soprattutto connesse alla maternità, si estende da uno ai primi tre anni di vita del bambino (o dell'adozione o affido) la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e lo si applica anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, specificando che è condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.

CONGEDO PATERNITA' E VOUCHER BABY SITTING
Il primo è una delle grandi novità, anche se puramente simbolica: ogni papà avrà un giorno di congedo obbligatorio entro cinque mesi dalla nascita del figlio, più altri due facoltativi, che però si sottraggono alle 20 settimane di congedo della mamma (se lei è d'accordo).
Viene istituito un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o asili nido, pubblici o privati, da parte della madre lavoratrice, da usare al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.

CONTRATTI A TERMINE
La durata del primo contratto a termine sarà di un anno. Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato senza specificare la causale, ovvero i requisiti per i quali viene richiesto. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni a 20 giorni per un contratto di meno di 6 mesi e a 30 per uno di durata superiore. Tuttavia i contratti nazionali potranno stabilire deroghe riguardanti il 6% dei lavoratori di ogni unità produttiva. I datori di lavoro pagheranno un contributo previdenziale aggiuntivo dell'1,4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato.

APPRENDISTI
E' stabilita una durata minima del rapporto di apprendistato, demandata ai contratti nazionali ma non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali).
Le imprese che impiegano almeno dieci dipendenti possono assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori stabili (prima il rapporto era di 1:1) ma l'assunzione di nuovi apprendisti sarà subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno la metà degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Viene introdotta la possibilità di assumere apprendisti tramite le agenzie di somministrazione.

COLLABORATORI COORDINATI E A PROGETTO
Per differenziare maggiormente le collaborazioni dal lavoro subordinato, si prevede una definizione più stringente del progetto che non potrà consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Si stabilisce che se l'attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti della stessa impresa, il rapporto viene considerato come subordinato, con onere della prova contraria a carico del committente. La norma non si applica ai lavoratori dei call center "outbound" (che fanno solo chiamate in uscita) purchè il loro compenso sia definito dai contratti collettivi.
In tutti i settori, lo stipendio minimo dei collaboratori dovrà fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro dei dipendenti. L'aliquota dei contributi INPS aumenterà di un punto percentuale l'anno dal 2014, fino a raggiungere nel 2018 la stessa aliquota dei dipendenti (33,72%). Per i collaboratori che perdono il lavoro, il sostegno al reddito rimane in forma di una tantum, alle stesse condizioni attuali, ma con un incremento economico (es. da 4mila a circa 6mila euro per chi ha lavorato almeno 6 mesi nell'ultimo anno).

PARTITE IVA
Per contrastare l'uso improprio delle partite IVA "monocommittente", si fissano tre condizioni: la durata di collaborazione non deve superare otto mesi;
il corrispettivo pagato dall'azienda non deve essere superiore all'80% del reddito da lavoro percepito nell'anno solare; il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda. Nel caso in cui non si realizzino almeno due delle tre precedenti condizioni per due anni di seguito, il rapporto di lavoro viene considerato come collaborazione coordinata e continuativa (con obbligo di progetto). Dalla norma sono esclusi i titolari di un reddito annuo superiore ai 17.800 euro, le competenze di grado elevato e le attività che richiedono l'iscrizione a un albo. L'aliquota previdenziale aumenta come per i co. pro. (1% annuo dal 2014 fino al 33,72% nel 2018).

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
I rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione agli utili vengono trasformati in contratti subordinati. Viene istituito un tetto massimo di tre associati per azienda (esclusi parenti stretti).

AMMORTIZZATORI SOCIALI
L'ASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, le indennità di mobilità e disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità ASPI in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.
Viene inoltre ristretta l'applicazione della cassa integrazione straordinaria, per escludere i casi in cui la ripresa dell'attività è di fatto poco probabile.

JOB ON CALL
Per attivare il lavoro a chiamata basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l'azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55, mentre per gli altri lavoratori sarà consentito solo nei casi stabiliti dal contratto nazionale di riferimento. Nei periodi di reperibilità deve sempre essere corrisposta l'indennità, anche se il lavoratore non viene poi chiamato.

TIROCINI FORMATIVI
Viene rinviata a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, per prevenire un uso distorto dell'istituto, prevedendo anche l'obbligo di indennità allo stagista da parte dell'azienda.

LAVORO ACCESSORIO
Viene ristretto il campo di applicazione di questo istituto, fissando un doppio tetto di 5.000 euro annui per il totale dei lavori svolti dalla persona e di 2.000 euro per singolo committente. Per il 2013, è consentito ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito entro il limite massimo di 3.000 euro.

ABROGAZIONE DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Questa tipologia contrattuale, subentrata al contratto di formazione e lavoro, e riservata a categorie svantaggiate, è già oggi poco diffusa; dal 31 dicembre 2012 non potrà più essere attivata.

IMMIGRATI
Sale da sei mesi ad un anno la validità del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario che ha perso il lavoro.

Tra i numerosi interventi, vi sono modifiche al sistema dei servizi per l'impiego, all'apprendimento permanente, alle politiche attive del lavoro, in gran parte delegati al governo che dovrà emanare il decreto attuativo entro sei mesi.

Legge, norme applicative e commenti dal sito DPL Modena

Il comunicato del Ministero del Lavoro

Approfondimenti sul sito della Camera dei Deputati

L'abc della riforma, da Il Sole 24 Ore

 

Ultimo aggiornamento: lunedì 03 settembre 2012