Art.1
Denominazione e sede
È costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Cultura e Arte del '700".
L'Associazione non persegue fini di lucro e ha sede in Bologna nella Villa Aldrovandi Mazzacorati - via Toscana 19.
La sua durata è a tempo indeterminato
Art.2
Finalità
L'Associazione, costituita per adesione volontaria degli associati, si propone i seguenti scopi:
1. La promozione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione di iniziative atte ad incrementare la conoscenza, la valorizzazione delle espressioni artistiche culturali del '700 e a quanto collegato
2. L'organizzazione di convegni, manifestazioni, progetti di interessi culturali, ed eventuali gestioni di spazi comunali, tesi a valorizzare la Villa Aldrovandi Mazzacorati ed il contesto storico che rappresenta.
3. Tutte le attività culturali intraprese dall'Associazione dovranno essere sempre preventivamente programmate con la relativa copertura finanziaria garantita.
Art.3
Associati
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associate solo persone fisiche, che condividano le finalità di questo statuto e siano a tali iniziative interessate.
Per divenire associati è necessario presentare apposita domanda al consiglio direttivo con l'indicazione delle proprie generalità
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale di adesione, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo
b) mancato versamento della quota sociale per un periodo massimo di due anni
c) espulsione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sia in caso di recesso che di espulsione, l'associato non può pretendere alcun rimborso delle quote versate.
Art.4
Rappresentanti nella Commissione Cultura del Quartiere Savena
L'Associazione è disponibile a partecipare con almeno tre dei suoi rappresentanti alla Commissione Cultura del Quartiere Savena e si impegna a sottoporre al Consiglio di Quartiere i propri programmi annuali, al fine di ottenere un parere consultivo.
Art.5
Fondo Comune
(Fondo COmune - ex art. 37 C.C., se l'Associazione non è riconosciuta; Patrimonio, se l'Associazione è riconosciuta).
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dalla quota associativa
b) dal patrimonio mobiliare ed eventualmente immobiliare di proprietà dell'Associazione
c) dai residui attivi provenienti da iniziative dell'Associazione
d) da contributi di Enti pubblici o di privati e da ogni eventuale donazione o lascito che l'Associazione ritenesse di accettare
Art.6
Rendiconto
Il rendiconto comprende le entrate e le uscite relative all'esercizio sociale che decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto, compilato in conformità con le disposizioni di legge, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato agli associati entro il 31 Maggio dell'anno successivo e approvato entro il 30 Giugno successivo dalla Assemblea.
Dal giorno della presentazione, detto rendiconto, sarà messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione e sarà contemporaneamente inviato al Consiglio di Quartiere Savena affinché ne prenda visione.
Art.7
Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- Il Collegio Revisore dei Conti
Art.8
L'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con gli obblighi statutari.
L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo della città, almeno una volta all'anno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Suoi compiti sono:
1) approvare il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione sull'andamento programmatico ed economico dell'Associazione, anche essa predisposta dal Consiglio Direttivo stesso;
2) esaminare le linee generali delle iniziative e delle attività dell'Associazione;
3) eleggere, alla scadenza prevista, (come da art.10) il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Revisore dei Conti, i rappresentanti per la Commissione Cultura, (come da art.4) e le eventuali altre cariche sociali;
4) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, su eventuali espulsioni di Associati a seguito di comportamento contrario alle norme del presente statuto e comunque contrastante con i fini dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata a mezzo lettera inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In detto avviso saranno indicati: luogo, giorno e ora della riunione, in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino la metà più uno dei medesimi.
In seconda convocazione l'Assemblea, che non potrà avere luogo prima delle 24 ore dalla data stabilita in prima convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le delibere sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Presidente presiede di norma l'Assemblea e ne sottoscrive il verbale che verrà redatto; in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, a norma del successivo art.12.
In caso di parità di votazione il voto del Presidente si considera doppio.
Art.9
L'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure allorché ne faccia un'istanza scritta e motivata almeno 2/5 degli Associati.
Tale Assemblea dovrà sempre essere convocata dal Presidente entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'Assemblea straordinaria sarà ritenuta valida con la indispensabile presenza dei 2/5 degli Associati e le delibere saranno ritenute valide con la maggioranza più uno dei presenti.
In caso di parità di votazione il voto del Presidente si considera doppio.
Non sono ammesse deleghe.
Art.10
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri che può variare da un minimo di 20 a un massimo di 60 Associati; esso elegge il Segretario, il Tesoriere e seguento un regolamento interno, fissa i compiti dei diversi Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione stessa per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.
Gli incarichi di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e ogni altra carica sociale sono completamente gratuiti, salvo il rimborso, previa autorizzazione del Tesoriere, delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'espletamento degli incarichi e compiti medesimi.
Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente, che lo presiede, almeno due volte l'anno, oppure, quando ne facciano richiesta almeno 5 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività, alla rigorosa osservanza di tutte le norme associative ed al rispetto delle normative deliberate dal Consiglio di Quartiere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di numero pari di voti, il voto del Presidente si considera doppio.
Della riunione è redatto il verbale.
Art.11
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli riservati all'Assemblea, a norma del presente Statuto.
Compete in particolare al Consiglio Direttivo :
a) programmare le attività dell'Associazione sulla base delle linee originali approvate dall'Assemblea, dirigendo e svolgendo tutte le mansioni necessarie a perseguire le finalità dell'Associazione;
b) esaminare le proposte degli associati e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
d) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
e) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) proporre e predisporre eventuali modifiche dello Statuto;
g) stabilire l'ammontare e la data di versamento della quota annuale associativa.
Art.12
Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica 2 anni, con possibilità di rielezione, hanno la rappresentanza e la firma sociale disgiunta.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art.13
Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea, possibilmente e preferibilmente non tra i suoi componenti.
Il Collegio è costituito da tre membri che durano in carica tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno eventualmente una relazione annuale sui bilanci, qualora lo ritengano opportuno.
Art.14
Modifiche Statutarie
Modifiche Statutarie imposte dalla legge saranno immediatamente codificate dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può deliberare anche modifiche statutarie, inerenti aggiornamenti di carattere esclusivamente organizzativo.
Art.15
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'art.9.
Il Consiglio Direttivo provvederà, previa comunicazione al Consiglio di Quartiere Savena, alla eventuale nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri; infine delibererà in ordine alle devoluzioni dell'eventuale fondo comune o patrimonio.
Art.16
Controversie
Tutte le controversie tra gli Associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio di tre probiviri, di cui uno da nominarsi dal Consiglio Direttivo, uno dall'Assemblea, ed il terzo cooptato di comune accordo dagli altri due, tutti non associati.
Art.17
Norme di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia.
IL PRESIDENTE