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Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, AMBITO TERRITORIALE
E' costituita l'Associazione Famiglia Aperta con sede in via Zanardi 317/2, Bologna.
L'ambito territoriale in cui l'Associazione opera è, prevalentemente, quello della provincia di Bologna. La variazione di sede sociale non comporta modifica di statuto.

Art. 2 NATURA E FINI DELL' ASSOCIAZIONE
L'Associazione è apartitica e senza fini di lucro ed opera ad esclusivo fine di solidarietà.
Pur essendo una libera associazione di persone singole, intende perseguire i fini di cui al comma 3 del presente articolo anche attraverso nuclei familiari che, vivendo nello stesso edificio, tendono a realizzare una comunità di famiglie.
L'Associazione si propone di intervenire a favore di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani in situazione di disagio sostenendo di conseguenza le famiglie nel loro complesso.
La natura e i fini dell'Associazione potranno essere condivisi da Soci non residenti adottando forme varie e diverse di collaborazione o solidarietà con l'iniziativa.

Art. 3 MODALITÀ D’INTERVENTO
L'Associazione si propone di operare a favore delle realtà giovanili più diseredate ed emarginate, e delle loro famiglie, facendo accoglienza nelle diverse forme che le situazioni richiederanno (dall'ospitalità diurna al soccorso nell'emergenza, dall'accoglienza temporanea all'affido vero e proprio, sostenendo anche la genitorialità minorenne).
Nell'attuazione dei diversi interventi essa tende a:

  • promuovere la crescita umana e cristiana di ogni singola persona;
  • realizzare un innalzamento del livello culturale (recupero scolastico, formazione professionale);
  • favorire un attivo inserimento nel mondo del lavoro e nella realtà sociale.

L'Associazione non mira a realizzare una pura e semplice erogazione di servizi; intende, bensì, adottare come stile privilegiato di intervento l'apertura della famiglia a nuovi membri, condividendo coi giovani, che di volta in volta incontrerà e accoglierà, la casa, la vita quotidiana, una atmosfera di vera famiglia. Tale accoglienza, pur nella previsione di durate diverse, in funzione di ogni particolare situazione, avrà comunque carattere di temporaneità perché tende all'autonomia della singola persona.

Art. 4 RAPPORTI E CONVENZIONI
L'Associazione, per l'attuazione dei propri fini statutari, nella propria autonomia, può instaurare rapporti con gruppi, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, che abbiano analoghi fini statutari.
. In particolare si rivolge al Quartiere, alla Parrocchia, al Servizio Genitorialità e Infanzia del quartiere e del Comune e alla A.USL del territorio ove ha sede la comunità. Possono anche essere istituiti rapporti con la Caritas diocesana quale espressione della chiesa locale.
Per un più proficuo svolgimento dei propri compiti statutari l'Associazione può stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, purché venga salvaguardata l'autonomia dell'Associazione ed il pieno rispetto dei principi ispiratori, operando, se necessario, anche in territorio straniero.
L'Associazione è anche editrice di un proprio periodico di informazione che viene spedito gratuitamente.


Art. 5 COMPONENTI DELL' ASSOCIAZIONE

Possono aderire all'Associazione persone fisiche maggiorenni oppure, con solo elettorato attivo, persone che abbiano compiuto 16 anni.
I componenti possono essere:

  • Soci Residenti: i Soci che risiedono nella sede della comunità per contribuire direttamente e nel quotidiano alla realizzazione dei fini statutari. Compatibilmente con la situazione abitativa possono essere accettati nuovi Soci Residenti. E' richiesta una esplicita domanda scritta, nonché un congruo periodo di reciproca conoscenza.
  • Soci Sostenitori: sono i firmatari del presente Statuto (Fondatori) e tutti coloro che acquisiranno la qualifica di Soci Sostenitori (ai sensi dell'Art. 9, comma 3, punto g). Per diventare Soci Sostenitori è richiesta una esplicita domanda scritta nonché un congruo periodo di particolare attività a favore dell'Associazione.
  • Soci: sono persone che condividono la natura e i fini dell'Associazione. La domanda di adesione, firmata da due soci di cui almeno uno sostenitore, dovrà essere approvata dal Consiglio. I Soci contribuiscono alla vita dell'Associazione o con la prestazione di servizi o con la contribuzione di una quota sociale annualmente fissata dall'Assemblea Generale.

Art. 6 DECADENZA
Si decade dalla qualifica di Socio di qualsiasi tipo per:

  1. dimissioni;
  2. decesso;
  3. comportamenti o atteggiamenti lesivi od iniqui nei confronti dell'Associazione o contrari allo Statuto;
  4. morosità. di almeno 3 anni o nella quota sociale o nell’attività di volontariato.

Per i punti 1) e 2) la ratifica è di competenza del Consiglio ed ha effetto immediato.
Per il punto 3) la proposta è fatta al Consiglio da almeno tre Soci di qualsiasi tipo. La delibera di decadenza deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Per il punto 4) la proposta di decadenza è fatta al Consiglio dall'Amministratore. La delibera di decadenza deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta.
Per i punti 3) e 4) la delibera di decadenza deve essere comunicata per iscritto al Socio che ha trenta giorni di tempo per ricorrere all'Assemblea dei Soci Sostenitori. Trascorso tale termine, l'Assemblea dei Soci Sostenitori deve comunque essere appositamente convocata per deliberare in via definitiva con la maggioranza assoluta dei componenti. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla delibera definitiva dell'Assemblea dei Soci Sostenitori.

Art. 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:

  1. L'Assemblea Generale;
  2. L'Assemblea dei Soci Sostenitori;
  3. L'Assemblea dei Residenti;
  4. Il Consiglio;
  5. Il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.


Art. 8 L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è composta da tutti i componenti dell'Associazione.
Si riunisce, di norma, una volta all'anno; è convocata e presieduta dal Presidente della Associazione.
E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci.
Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Sono compiti dell'Assemblea Generale:

  1. definire le linee d'azione dell'Associazione;
  2. stabilire il numero dei componenti del Consiglio (compreso tra 7 e 13);
  3. eleggere il Consiglio ogni tre anni;
  4. approvare annualmente, entro il primo semestre, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi, la relazione del Consiglio sull'andamento dell'attività dell'Associazione e la relazione dei Soci Fondatori e Sostenitori sul rispetto dello spirito dell’Associazione,
  5. stabilire l’ammontare delle quote associative;
  6. promuovere, con idonee iniziative, un approfondimento culturale in merito alle problematiche del mondo giovanile;
  7. approvare le modifiche del presente Statuto secondo l'Art.17;
  8. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e decidere la destinazione dei beni secondo l'Art. 18.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI
E' composta dai Soci Sostenitori, si riunisce di norma una volta all'anno, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione se sostenitore, in caso contrario dal sostenitore più anziano in età.
E' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Salvo diversa indicazione la decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

L'Assemblea dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

  1. dà interpretazioni autentiche del presente Statuto;
  2. dirime eventuali controversie tra i componenti l'Associazione;
  3. verifica l'attuazione dello spirito del presente Statuto;
  4. delibera in via definitiva la decadenza dei componenti a norma dell' Art 6;
  5. esprime parere al Consiglio sulle ammissioni di nuovi Soci Residenti;
  6. redige la relazione annuale sul rispetto dello spirito dell’Associazione;
  7. elegge, a maggioranza dei 4/5 e con deliberazione motivata, nuovi Soci Sostenitori sulla base delle domande presentate:
    - per sostituzione entro tre mesi dalla data di decadenza, per qualsiasi motivo, di Fondatori o Sostenitori;
    - in aggiunta a quelli esistenti (non più di tre nell'arco di ciascun triennio del Consiglio).

Art. 10 ASSEMBLEA DEI RESIDENTI
E' composta dai Residenti della casa della comunità, si riunisce di norma una volta al mese, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione se residente, in caso contrario dal più anziano in età dei residenti. E’ valida se è presente la maggioranza assoluta dei Residenti.

Sono compiti dell'Assemblea dei residenti:

  1. trattare argomenti formativi inerenti alla loro situazione;
  2. chiedere al Consiglio di porre all'ordine del giorno argomenti emergenti;
  3. curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio in ordine alla gestione dei servizi che si svolgono nella casa della comunità o comunque a cura dei residenti;
  4. relazionare, su richiesta di 1/3 del Consiglio, o a seguito di richiesta dei residenti stessi, sull'andamento dei loro impegni specifici.

Art 11 IL CONSIGLIO
Il Consiglio è composto, in numero dispari, da non meno di 7 e non più di 13 consiglieri e dura in carica tre anni. E’ eletto dall’Assemblea generale ordinaria con le modalità previste dal regolamento - parte quarta.
Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta.
Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Sono compiti del Consiglio:

  1. eleggere nella prima riunione, con tre distinte votazioni a scrutinio segreto, il Presidente, il Segretario e l'Amministratore;
  2. individuare, nella stessa riunione, i settori ed i progetti da affidare ad un responsabile e nominare i responsabili;
  3. nominare, revocare, sostituire i responsabili di settore e/o di progetto;
  4. presentare all'Assemblea Generale i bilanci e la relazione gestionale dell'Associazione;
  5. attuare le decisioni dell'Assemblea;
  6. accettare, a maggioranza assoluta, nuovi soci;
  7. ricercare fonti di finanziamento;
  8. mantenere i rapporti con altri gruppi, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private;
  9. deliberare e stipulare eventuali convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private;
  10. deliberare, sentito il parere dell'Assemblea dei Sostenitori, sull'accettazione di nuovi Residenti con maggioranza dei 2/3 dei componenti;
  11. deliberare in prima istanza sulle proposte di decadenza presentate a norma dell' Art. 6;
  12. approvare a maggioranza dei 2/3, il Regolamento di cui all' Art. 16;
  13. proporre, a maggioranza dei 2/3, lo scioglimento dell'Associazione;
  14. proporre, a maggioranza assoluta, modifiche al presente Statuto.


Art. 12 COLLABORATORI E COOPTAZIONE
Il Consiglio può, a maggioranza dei 2/3, deliberare di avvalersi di collaboratori che dichiarino di accettare lo spirito del presente Statuto e per compiti ben definiti.
Il Consiglio può, a maggioranza dei 2/3, deliberare di invitare, senza diritto di voto, per tutta la durata del triennio o per determinate riunioni:

  1. rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private con i quali sia entrato in rapporto di collaborazione o convenzione;
  2. persone che ritenga particolarmente qualificate per determinati problemi.

Art. 13 PRESENZA DEL SACERDOTE
Nel rispetto dei valori e dei principi cristiani che la ispirano l’Associazione, e più in particolare la comunità dei residenti, si avvale come animatore della vita spirituale di un sacerdote o di altra persona ordinata.

Art. 14 IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO, L'AMMINISTRATORE
Sono eletti nella prima seduta del Consiglio, a maggioranza assoluta. a scrutinio segreto e in tre distinte votazioni.

A) Il Presidente
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione in tutte le sedi;
- fissa l'O. d. G, convoca e presiede le riunioni dei vari organi dell'Associazione;
- firma, insieme al Segretario, i verbali delle riunioni dei vari organi dell'Associazione;
- cura la conservazione di una copia autentica del presente Statuto, del Regolamento e successive modifiche e interpretazioni.
B) Il Segretario
- collabora e coadiuva il Presidente, in particolare nella parte organizzativa;
- sostituisce il Presidente in tutti i casi di suo impedimento;
- cura e risponde della tenuta e conservazione dei verbali e degli atti della Associazione;
- per la stesura dei verbali può avvalersi della collaborazione di un altro membro del Consiglio, da lui designato, per gli organi di cui non faccia parte.
C) L'Amministratore
- cura e risponde della tenuta dei libri contabili;
- cura e tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- predispone e cura la parte finanziaria e patrimoniale;
- può avvalersi dell'opera di un tecnico di sua fiducia e di un cassiere fra i soci dell’Associazione.

Art. 15 I RESPONSABILI
I responsabili sono:

  1. di settore: sono responsabili di parti specifiche di attività istituzionali dell’Associazione,
  2. di progetto: sono responsabili di specifici progetti presentati dall’Associazione,
  3. del giornale: è il direttore responsabile della testata.

I responsabili di settore e di progetto e il direttore del giornale vengono nominati nella prima riunione del Consiglio ed hanno autonomia nei loro campi, nei limiti operativi e finanziari stabiliti dal Consiglio e possono anche convocare riunioni congiunte per problemi trasversali.
Relazionano al Consiglio periodicamente su loro richiesta o su richiesta del Consiglio e coordinano i collaboratori operanti all’interno dei loro settori, progetti o giornale. Partecipano comunque al Consiglio almeno due volte l’anno.
I responsabili devono essere soci dell’Associazione. I collaboratori possono essere sia interni che esterni all’Associazione.

Art. 16 IL REGOLAMENTO
Fanno parte integrante del presente Statuto la Premessa e il Regolamento.
Il Regolamento di cui al precedente comma è articolato in 4 parti:

  1. linee di spiritualità;
  2. organizzazione della vita della comunità;
  3. patrimonio e amministrazione dei beni;
  4. norme di funzionamento degli organi.

Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate da 1/3 di ciascuna categoria di Soci o del Consiglio che le deve approvare, in apposita seduta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 17 MODIFICHE ALLO STATUTO
Possono presentare richiesta di modifica al presente Statuto:

  1. 1/3 dei Soci Fondatori, Sostenitori e Residenti;
  2. la maggioranza assoluta del Consiglio;
  3. 1/2 dei Soci.

Le proposte di modifica devono essere approvate da una Assemblea Generale straordinaria, appositamente convocata, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Le proposte di modifica devono pervenire, insieme alla convocazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 18 SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da:

  1. 1/2 dei Fondatori, Sostenitori e Residenti;
  2. 2/3 del Consiglio.

La proposta di scioglimento deve contenere anche la destinazione dei beni della Associazione e deve essere approvata a termini di legge .
Le motivazioni dello scioglimento e la proposta circa la destinazione dei beni devono pervenire, insieme alla convocazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
In caso di scioglimento il Presidente, il Segretario e l'Amministratore restano in carica fino al passaggio dei beni ed all'espletamento degli ultimi adempimenti di legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI
I°) entro 9 mesi dall'insediamento definitivo nella casa della comunità dei Residenti sarà convocata la prima Assemblea Generale per eleggere i membri del Consiglio e per gli altri adempimenti statutari.
II°) Fino alla data della prima Assemblea Generale di cui al punto precedente i firmatari del presente Statuto formano il Consiglio e ne assumono i poteri.
III°) Nel periodo transitorio il Consiglio elabora le bozze del Regolamento di cui all' Art. 13.
Il Regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio entro 12 mesi dall'insediamento definitivo, avvenuto il 16 marzo 1992 con l'inizio del primo affido. L'approvazione dovrà essere definitiva per le parti b) e d); per le parti a) e c) dovrà essere approvato entro il 16 marzo 1993 un Regolamento provvisorio che, dopo un periodo di verifica, dovrà essere approvato definitivamente entro il 16 marzo 1995.
Il rapporto armonico tra spazi e tempi privati di ogni famiglia e operatività comune sarà successivamente indicato nel Regolamento di cui all' Art. 13.

(N.B. le norme transitorie e finali sono state riportate per completezza anche se ormai decadute)

REGOLAMENTO

1) SPIRITUALITA'
L'Associazione è costituita esclusivamente per fini di solidarietà.
Il motivo del nostro stare insieme non dipende tanto da un passato comune ma dal progetto di Famiglia Aperta e dal suo necessario graduale sviluppo nel presente e nel futuro.
L'adesione a Famiglia Aperta - pur essendo essa nata sui principi cristiani - non è condizionata da scelte di fede ma dal riconoscersi in alcuni valori di fondo comuni a tutti gli uomini di buona volontà:

  • la solidarietà con i fratelli in difficoltà che sta alla base di ogni esperienza umana e cristiana; questa scelta può essere meglio realizzata se si considera che la proprietà va usata per fini di solidarietà e che, conseguentemente, lo stile di vita ha come fondamento la sobrietà;
  • l'apertura verso i fratelli, senza alcuna discriminazione, in quanto tutti gli uomini fanno parte dell'unica famiglia umana indipendentemente dalle differenze di razza, di fede, di cultura, di livello sociale;
  • l'attenzione ai giovani intesa come aver tempo per loro, assicurare uno spazio nelle varie attività comunitarie, far capire che sono conosciuti e amati, cercare con loro le cose vere della vita che vale la pena perseguire.

In questa ottica, è giusto dotare l'Associazione e i suoi servizi di strumenti funzionali ed efficienti, purché ciò avvenga nel rispetto di due condizioni:

  • che comunque l'uomo viene prima delle cose, che il rispetto per l'uomo, in particolare della persona che soffre, viene prima del rispetto dei beni;
  • che l'impegno degli uomini è indispensabile, ma non può mai prescindere dall'amorosa Provvidenza di Dio.
    Pur riconoscendo che il nostro è un tendere a vivere secondo un certo stile di vita, siamo consapevoli delle personali e comunitarie difficoltà a vivere queste scelte nella gioia.

Il nostro stile di vita si basa su tre caratteristiche fondamentali:

  • Carità intesa come amore gratuito verso il prossimo, anche il più scomodo, che potrebbe essere per noi un segno;
  • Umiltà intesa come umiltà personale che inizia col riconoscere i propri limiti ed i propri difetti; umiltà di mezzi strumentali e funzionali;
  • Povertà intesa come stile di vita e come semplicità di mezzi.

L'accoglienza è il fine principale del nostro stare insieme; perciò, personalmente e comunitariamente è necessario:

  • essere disponibili all'accoglienza;
  • intendere la disponibilità come scelta libera, volontaria e gratuita e quindi come un dono fatto con gioia ai fratelli dell'Associazione ed a chi ha bisogno, ricordando che gratuitamente abbiamo ricevuto e quindi gratuitamente dobbiamo dare;
  • riservare l'accoglienza a chi ha bisogno, senza pensare se in futuro potrà esserci utile;
  • essere attenti sia alle richieste dei fratelli che ai segni che ci sono dati;
  • far crescere ogni persona senza la paura di diminuire noi di importanza;
  • considerare ogni autorità che ci venga affidata come un servizio da svolgere per i fratelli senza cercare gratificazioni, o cedere a tentazioni di potere o di egemonia sugli altri.

E' importante interrogarsi sempre sui fermenti di novità e sui segni del tempo, senza considerare il "nuovo" con paura e sospetto; è importante cercare sempre nuovi equilibri in quanto l'Associazione è formata di persone e quindi è sempre in cammino e alla ricerca di un bene maggiore.

2) PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

  1. La gestione dei beni e del patrimonio dell'Associazione sarà sempre volta alla piena attuazione dei fini statutari.
  2. Per la totale trasparenza dell'attività amministrativa dell'Associazione annualmente dovranno essere elaborati i bilanci consuntivi ed i bilanci preventivi. Tali bilanci, elaborati dal Consiglio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
  3. L'Amministratore, che provvede alla tenuta dei libri contabili ed alla prima stesura dei bilanci, curerà l'eventuale trasmissione dei bilanci agli Enti pubblici preposti nei termini previsti per legge.
  4. In ogni bilancio dovranno risultare: i beni, i contributi i lasciti e le spese.
  5. L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    - contributi dei Soci,
    - contributi di privati,
    - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche,
    - donazioni e lasciti testamentari,
    - contributi internazionali,
    - rimborsi derivanti da convenzione,
    - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  6. I beni ricevuti in donazione o lasciti testamentari devono essere intestati all'Associazione, secondo le modalità di cui all' Art. 2659 e2660 del C.C. e non ad una singola persona.
  7. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo, i beni residui, dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad altre organizzazioni in analogo o simile settore.
  8. L'attività svolta per l'Associazione dai volontari e dai Soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente a fini di solidarietà.
  9. L'attività prestata non può essere retribuita neanche dal beneficiario. Sono ammessi, entro limiti prefissati, rimborsi di spese effettivamente sostenute. L'attività di volontariato è incompatibile col lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto patrimoniale con l'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività.
  10. Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, a norma di legge.

3) ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELLA COMUNITA'
Per Comunità si intendono i soci di Famiglia Aperta che scelgono di vivere insieme in via Zanardi 317/2, sia pure in appartamenti separati, per raggiungere scopi comuni; nella casa esistono anche altri abitanti (i ragazzi in affido, e familiari dei Residenti).
La Comunità punta a raggiungere le proprie finalità ben sapendo che le difficoltà e le diversità sempre presenti nella vita di gruppo potrebbero talvolta rallentare o sembrare far regredire il processo di crescita.
Il modello di comportamento cui ciascuno si ispira nei suoi rapporti con l'Associazione e con l'esterno è di essere portatori ed operatori di pace, intesa non come mero rispetto dell'ordine costituito o come mancanza di tensioni, bensì come progressiva costruzione della vera pace dei cuori.
E' importante che la disponibilità ad operare non sia considerata un obbligo ma come un servizio reso con gioia ai fratelli. Il servizio ai fratelli è la caratteristica fondamentale dei Residenti per raggiungere gli scopi che la comunità si prefigge, ciò implica:

  • accogliere il fratello anche se ci disturba, superando il nostro egoismo per dargli gioia;
  • accettare le piccole e quotidiane difficoltà, trasformando la nostra umile sofferenza in azione costruttiva e positiva.

La comunità è composta di persone che hanno le più diverse caratteristiche umane, professionali e sociali ed è aperta all'accoglienza prestando attenzione ai segni del tempo e alle realtà e potenzialità umane coinvolte.
La comunità cerca di vivere un clima di famiglia realizzando un ambiente in cui:

  • esistono figure di tipo familiare;
  • c'è amore, comprensione, accettazione degli altri con tutte le loro caratteristiche, scambio di esperienze personali e mancanza di ogni giudizio che non sia finalizzato ad una correzione fraterna;
  • c'è la consapevolezza dei nostri limiti che inquinano i rapporti umani, ma c'è anche la certezza di un più facile cammino verso il perdono e la riconciliazione;
  • si condividono gioie, dolori, fatiche e speranze.

Coerentemente con lo stile di famiglia, a tutti i residenti ed abitanti è richiesto il rispetto di alcune poche norme fondamentali che verranno stabilite e verificate periodicamente dai Residenti.
Fini della Comunità sono:

  • aiutarsi vicendevolmente a crescere sul piano personale, sociale e religioso;
  • accogliere i fratelli più "piccoli" e bisognosi che sono individuati nelle persone accolte, con particolare, ma non esclusivo, riguardo al territorio in cui la Comunità concretamente opera;
  • accogliere i fratelli nella loro diversità, consapevoli che ogni persona è portatrice di valori positivi ed è in grado di cambiare in meglio se stessa e gli altri.

Viene istituita una cassa comune gestita dai Residenti e dagli abitanti destinata in particolare a spese di gestione generale della casa, scelte comuni e ad impegni caritativi che verranno definiti di volta in volta. Il contributo, il cui importo verrà stabilito annualmente in appositi incontri, potrà essere sostituito, per chi non ha proprie fonti di reddito, da servizi che verranno stabiliti periodicamente.
Impegni specifici per i residenti e proposte per gli abitanti sono:

  • recitare insieme Lodi come particolare santificazione del tempo;
  • preparare ed offrire ai Soci ed agli amici la festa del 16 marzo (data dell'effettivo insediamento della Comunità); la S. messa del 24 giugno (Solennità della nascita di San Giovanni Battista); e del 29 settembre (Festa di San Michele Arcangelo);
  • predisporre negli altri nove mesi un impegno spirituale che potrà essere aperto anche ai volontari e agli obiettori che operano nel progetto educativo diurno; di norma tale impegno terrà conto dell'anno liturgico con particolare riguardo ai "tempi forti”;
  • organizzare due riunioni all'anno di programmazione e verifica con gli abitanti della casa, anche questi preceduti dalla cena e, per i soli residenti, un incontro di verifica ogni tre settimane preceduto dalla cena come momento di gioia e di fraternità;
  • è auspicabile che si possano programmare anche alcune uscite comunitarie dei Residenti, eventualmente anche con gli abitanti, tenendo comunque conto che le ferie dovranno essere concordate fra tutti per evitare di lasciare la casa abbandonata.

4) NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

  1. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
  2. L'Assemblea Generale è convocata per iscritto dal Presidente dell'Associazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere spedita almeno 20 giorni prima della data fissata.
  3. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei Soci. La seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, è valida con la presenza di un quinto dei soci.
  4. L'Assemblea generale deciderà di volta in volta sul numero complessivo dei componenti il Consiglio, in numero dispari da 7 a 13.
  5. Le votazioni per il Consiglio vengono effettuate con una sola scheda contenente due liste distinte: la prima che comprende i soci residenti, fondatori e sostenitori e la seconda tutti gli altri soci.
  6. Tutti i soci esprimono preferenze in entrambe le liste.
  7. Il numero complessivo delle preferenze da esprimere non dovrà superare i 2/3 degli eleggibili; e comunque dovrà essere espressa almeno una preferenza in ciascuna lista.
  8. Il Consiglio eletto risulterà composto per ognuna delle due metà dai primi eletti di ciascuna lista e, per ultimo membro, da chi ha riportato più voti indipendentemente dalla lista di appartenenza (ad esempio un Consiglio di 9 membri risulterà così composto: i 4 che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella lista di residenti/fondatori/sostenitori, più i 4 che hanno avuto maggiori preferenze nella lista dei soci, più colui che, a seguire, ha riportato il maggior numero di preferenze a prescindere dalla lista).
  9. L'Assemblea dei Soci Sostenitori è convocata dal Presidente dell'Associazione se Socio Sostenitore, o dal più anziano in età dei Soci Sostenitori. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere fatta almeno 10 giorni prima della data fissata.
  10. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita solo se è presente la maggioranza assoluta dei Sostenitori.
  11. La prima riunione del Consiglio dopo l'elezione è convocata, entro 10 giorni dall'Assemblea, dal primo degli eletti come numero di voti.
    L'ordine del giorno deve contenere i seguenti punti:
    1) elezione del Presidente;
    2) elezione dell'Amministratore;
    3) elezione del Segretario,
    4) nomina dei responsabili
  12. Il Consiglio è convocato dal Presidente che deve indicare l'ordine del giorno; è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  13. L'Assemblea dei Soci Residenti è convocata dal Presidente dell'Associazione se Residente o dal più anziano in età dei Residenti. (la convocazione può anche essere telefonica e la riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Residenti).
  14. Salvo le eccezioni previste dallo Statuto tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
 
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