01 - Vendita diretta

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Essi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

L'attività di vendita diretta, previa comunicazione al Suap del Comune competente, può essere avviata :

  • mediante commercio elettronico;
  • mediante distribuzione automatica;
  • su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;
  • su aree pubbliche in forma itinerante;

Non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività nei casi in cui si eserciti la vendita al dettaglio in aree all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali.

Con la modifica all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, operata dall'art. 1 com. 700 della legge finanziaria per l'anno 2019 145/2018, i produttori agricoli potranno porre in vendita prodotti diversi da quelli risultanti dalle proprie coltivazioni solamente se acquistati da altri produttori agricoli.

Per la vendita esercitata in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà dei produttori agricoli è necessario presentare il modulo di comunicazione di inizio attività e la vendita può essere iniziata immediatamente.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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