
Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di animali domestici che vivono con gli esseri umani all'interno dei centri urbani.
Secondo le stime di un recente studio dell'Eurispes sugli animali domestici in Italia, nel 2002 erano presenti oltre 44 milioni di animali da compagnia: 6.900.000 cani, 7.400.000 gatti, 15.800.000 pesci, 12.100.000 uccelli, 500.000 roditori e un altro 1.400.000 tra tartarughe, serpenti ecc.
Purtroppo molte volte la convivenza urbana con gli animali crea forti tensioni, in particolare con riguardo ad alcune specie animali, come gatti e soprattutto cani.
Tali tensioni si verificano maggiormente quando si abita in condominio.
Gli animali domestici comunque possono essere tenuti nei condomini, l'art. 1138 del c.c. stabilisce che il regolamento condominiale non può menomare i diritti di ciascun condomino che derivano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni.
Naturalmente bisogna cercare di attuare un contemperamento tra l'esigenza di chi desidera vivere con gli animali e l'esigenza dei vicini di non subire un pregiudizio dalla presenza di tali animali
L'art. 1138 però si riferisce al regolamento condominiale assembleare, cioè quello che nasce dall'iniziativa dei condomini ed è costituito da un'assemblea. Tale regolamento non può vietare di detenere animali, nelle parti di proprietà esclusiva.
Esiste però un altro tipo di regolamento condominiale, definito contrattuale perché richiamato in ogni contratto di acquisto o locazione dell'immobile. E' un regolamento predisposto dall'originario proprietario o costruttore dell'edificio; firmando il contratto ci si obbliga contrattualmente ad accettare anche le clausole del regolamento condominiale.
Tale regolamento avendo natura contrattuale può limitare i diritti sulle parti di proprietà esclusiva e può quindi vietare la detenzione di animali.
I regolamenti in ogni caso non possono prevedere un divieto generico di detenere animali, poiché l'animale in quanto tale non crea disturbo.
Limitazioni o allontanamenti possono essere previsti solo nel caso in cui i rumori prodotti dagli animali superino la normale tollerabilità, come previsto all'art.844 c.c., o provochino disturbo alla quiete pubblica, come previsto all'art.659 c.p. Tali pregiudizi devono comunque essere accertati caso per caso. I proprietari comunque devono cercare di evitare che i loro animali arrechino disturbo ai vicini attraverso rumori o anche attraverso una situazione igienica precaria.
E'necessario tenere presente che, anche se il regolamento condominiale non prevede alcun divieto alla detenzione di animali, limitazioni o allontanamenti potranno essere previsti se saranno superati i limiti stabiliti dalle norme sopracitate.
Il Regolamento di Igiene del Comune di Bologna prevede poi che i cani tenuti all'aperto abbiano a disposizione una cuccia rialzata da terra di almeno 5 cm. e tale per dimensioni da permettere all'animale di sdraiarsi o di stare in posizione quadrupedale. Se tenuti alla catena questa deve avere una lunghezza non inferiore ad otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena deve essere scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità.
Riferimenti normativi:
Codice civile, art.1138 e art.844
Codice penale, art.659
Regolamento di Igiene PG. 39451/2002– art.273.
A cura della Redazione Iperbole - Ufficio stampa e Comunicazione - Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 23 05 2011